QUANDO fare la revisione

Dal primo gennaio del 2000, anche in Italia le revisioni rispettano le norme comunitarie. A seconda del tipo di veicolo, vengono identificati due tipi di revisione:

REVISIONI PERIODICHE:

  • Autocarri, motocarri e auto/motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 t.; quadricicli a motore
  • Autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo ad uso privato (compreso l’eventuale carrello appendice), autocaravan
  • Motoveicoli e autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico. Motoveicoli ciclomotori e quadricicli leggeri

REVISIONI ANNUALI:

  • Autobus
  • Autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a  3,5 t.
  • Rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.
  • Autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente (es. taxi)
  • Autoambulanze
  • Veicoli atipici

La prima revisione periodica deve essere effettuata quattro anni dopo la prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione, le successive ogni due anni, entro il mese in cui è stata effettuata l’ultima revisione.

La revisione annuale deve essere eseguita l’anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni anno entro il mese in cui è stata effettuata l’ultima revisione.

Se il veicolo è stato reimmatricolato, le date da prendere in considerazione sono l’anno di prima immatricolazione e il mese in cui è stata rilasciata la nuova carta di circolazione.
I veicoli che non abbiano adempiuto all’obbligo previsto negli anni precedenti, salvo diversa indicazione, rimangono soggetti all’obbligo della revisione e sono sanzionabili in caso di circolazione.

Costo Revisione Ministeriale € 79,02